la sentenza
Autostrade, il Tar conferma l'appalto milionario alla favarese Gng
I giudici non hanno ravvisato macroscopiche illogicità nella proposta economica dell'impresa
Sarà l’impresa Gng di Favara ad occuparsi dei lavori di implementazione degli automatismi nelle stazioni autostradali della Sicilia. Interventi per un valore di circa 6 milioni di euro. Lo ha deciso il Tar di Catania che ha rigettato il ricorso che era stato proposto dalla Sinelec Spa, contro l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa agrigentina che era stato bandito dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas). In questa controversia la Gng è stata assistita dall’avvocato Giovanni Puntarello dello studio Legalit.
I lavori riguardano l’installazione e l’adeguamento di casse automatiche, sistemi di pagamento contactless e dispositivi evoluti per la gestione automatizzata dei pedaggi. La gara, aggiudicata alla Gng con un ribasso del 25,199%, aveva visto classificarsi al secondo posto la società Sinelec, che ha successivamente ha impugnato davanti al Tar il decreto di aggiudicazione emanato dal Cas, chiedendone l’annullamento nonostante gli interventi fossero già stati avviati Sinelec aveva contestato numerosi profili della procedura di gara, sostenendo presunte irregolarità nelle certificazioni tecniche prodotte dall’impresa di Favara criticità nella verifica di anomalia dell’offerta economica e asserite incompatibilità della proposta tecnica rispetto agli impianti esistenti.
Il Tar ha respinto integralmente le osservazioni della seconda classificata, ritenendo infondate le contestazioni formulate contro l’offerta e confermando la piena legittimità dell’operato del Cas. In particolare, il Collegio ha riconosciuto la validità delle certificazioni prodotte dalla società difesa dall’avvocato Giovanni Puntarello, chiarendo che le stesse provenivano da organismi accreditati aderenti ai sistemi internazionali riconosciuti IAF ed EA, risultando pertanto pienamente utilizzabili nell’ambito delle procedure pubbliche italiane ed europee.
I giudici amministrativi inoltre, hanno ribadito il principio secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta costituisce una valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità o evidenti errori, circostanze che nel caso concreto non sono state ravvisate. L’avvocato Puntarello ha sostenuto la correttezza dell’offerta tecnica ed economica della Gng, evidenziando la piena conformità della documentazione di gara e la legittimità delle giustificazioni fornite in sede di verifica dell’anomalia. Il Tar ha ritenuto legittima anche la produzione dei preventivi e delle offerte dei fornitori utilizzati dalla società aggiudicataria per dimostrare la sostenibilità economica dell’appalto.