la sentenza
Impianti di energia rinnovabile, stop ai veti: per il Tar il parere della Soprintendenza non è vincolante
I giudici chiariscono il regime di impugnabilità: le note dell'organo di tutela sono semplici contributi istruttori
Ancora una volta il Tar ribadisce che nella realizzazione di impianti di energia rinnovabile il parere della Soprintendenza è da ritenersi non vincolante.
Questo fondamentale principio è stato riaffermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che ha chiarito il regime di impugnabilità delle note espresse dall'organo di tutela. I giudici hanno specificato che i pareri negativi resi nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale non possiedono una autonoma valenza provvedimentale.
L'orientamento risiede nella qualificazione di tali atti come meri contributi endoprocedimentali, privi di una lesività diretta e immediata per la sfera dei privati proponenti. Secondo i magistrati, le valutazioni della Soprintendenza costituiscono un semplice apporto istruttorio che non vincola l'amministrazione competente al rilascio del decreto finale.
Quest'ultima resta investita del dovere di operare un bilanciamento complessivo di tutti gli interessi in gioco. Non configurandosi come atti decisori capaci di determinare un arresto dell'iter, tali pareri non risultano autonomamente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. Eventuali vizi di legittimità o difetti di istruttoria che inficiano la nota dell'organo tutorio non possono essere fatti valere in via anticipata, ma dovranno essere contestati esclusivamente con l'impugnazione del provvedimento conclusivo che recepisce e fa proprie le determinazioni contestate.
Il collegio ha evidenziato come questa impostazione risponda a precise esigenze di certezza e di economia processuale, evitando la frammentazione del contenzioso in giudizi su segmenti non definitivi dell'azione pubblica. I ricorsi proposti prima della conclusione del procedimento vengono pertanto così dichiarati inammissibili per carenza di interesse.