la sentenza
Niente armi perché litiga con il comandante: il TAR annulla il divieto della Prefettura per l'agente di Polizia locale di Raffadali
Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza. I giudici: "Vecchi procedimenti archiviati e contrasti sul lavoro non dimostrano la pericolosità"
I vecchi procedimenti penali finiti con un'archiviazione o con un'assoluzione non possono trasformarsi in una patente di "inaffidabilità". Nemmeno se conditi da meri contrasti verbali o tensioni lavorative all'interno del comando. Per ritirare la licenza o vietare la detenzione di armi occorre un'istruttoria seria, approfondita e fondata su elementi concreti, non un semplice copia-incolla di note di Polizia.
È il principio di diritto ribadito con forza dalla Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che, con la sentenza del 3 agosto 2026, ha accolto il ricorso presentato da un agente di Polizia Municipale in servizio a Raffadali.
La vicenda giudiziaria e amministrativa affonda le sue radici nel giugno del 2024, quando la Prefettura di Agrigento ha notificato all'agente un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni. A sostegno del provvedimento, l'Ufficio territoriale del Governo citava due vecchi episodi giudiziari: un deferimento per minacce risalente al 2019 e uno per diffamazione a mezzo stampa datato 2020. A ciò l'Amministrazione aggiungeva la presenza di un presunto "elevato risentimento" avvertito nell'ambiente lavorativo, con particolare riferimento ai rapporti tra l'agente e il proprio Comandante della Polizia Locale.
Ritenendo il provvedimento ingiusto e privo di idonee motivazioni, l'agente di Raffadali si è affidato alla tutela dei legali: difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, e in una fase iniziale assistito anche dall'avvocato Giuseppe Pedalino, il vigile urbano ha impugnato il decreto dinanzi al TAR di Palermo.
Il verdetto dei giudici amministrativi è stato netto. Pur confermando l'ampia discrezionalità che la legge attribuisce al Prefetto in materia di pubblica sicurezza e gestione dei titoli sulle armi, il Collegio giudicante ha bollato la motivazione della Prefettura di Agrigento come manifestamente scarna e penalizzata da un evidente "deficit istruttorio".
Entrando nel merito, i magistrati del TAR hanno evidenziato come il Palazzo del Governo agrigentino abbia del tutto ignorato gli esiti reali delle vicende giudiziarie citate nei verbali. Il procedimento del 2019 per minacce, infatti, era stato archiviato già all'epoca per l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. La seconda vicenda, legata a un post pubblicato su Facebook nel 2020 e rubricata come diffamazione, si era invece conclusa con un'assoluzione per particolare tenuità del fatto.
I giudici hanno stigmatizzato l'operato della Prefettura, la quale si è limitata a recepire acriticamente i deferimenti dell'Arma dei Carabinieri trattandoli alla stregua di condanne definitive, senza svolgere alcuna valutazione autonoma ed effettiva della condotta dell'agente. Inoltre, il Tribunale ha chiarito che i "contrasti" d'ufficio con i colleghi o il Comandante non dimostrano affatto un pericolo concreto e potenziale di abuso delle armi.
Esito della sentenza: il divieto di detenzione è stato integralmente annullato. Un monito chiaro per le istituzioni, chiamate d'ora in avanti a svolgere analisi personalizzate e rigorose prima di incidere sulle facoltà dei cittadini e degli appartenenti ai Corpi di polizia.