la sentenza
Da Bolzano ad Agrigento per assistere il fratello: il Tribunale di Roma dà ragione al lavoratore di Poste Italiane
Accolto il reclamo curato dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto: i diritti assistenziali prevalgono sugli accordi sindacali aziendali
Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, ha tracciato una linea chiarissima nella complessa materia dei trasferimenti legati all'assistenza dei familiari con disabilità, stabilendo che i diritti fondamentali della persona prevalgono sugli accordi aziendali interni e sulla contrattazione collettiva. Con una sentenza di forte impatto, i giudici capitolini hanno accolto il reclamo proposto da un dipendente nei confronti di Poste Italiane S.p.A., ordinandone il trasferimento immediato dal Centro Operativo di Bolzano alla sede di Agrigento.
La vicenda ha inizio nel giugno del 2024, quando il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato e destinato alla sede trentina con mansioni di addetto alla produzione. Pochi mesi dopo, ad ottobre dello stesso anno, l'uomo comincia a usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 per prestare assistenza al fratello, affetto da una grave patologia e residente a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Nel corso del tempo, la situazione della rete familiare si è drasticamente complicata a causa del progressivo aggravamento delle condizioni di salute dei genitori, circostanza che ha ridotto al minimo le possibilità di garantire le necessarie cure quotidiane al disabile.
Di fronte all'impossibilità di proseguire con la gestione a distanza, il dipendente ha presentato due formali richieste di trasferimento in Sicilia, la prima a settembre 2025 e la seconda a febbraio 2026. A fronte del doppio diniego opposto da Poste Italiane S.p.A. e del successivo rigetto della prima istanza cautelare, la svolta decisiva è arrivata in sede di reclamo grazie all'azione del collegio difensivo composto dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto. I legali hanno dimostrato al Collegio giudicante l'assoluta urgenza dell'intervento cautelare a seguito dell'effettivo e documentato indebolimento del supporto familiare.
I giudici del Tribunale di Roma – condividendo pienamente le tesi avanzate dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto – hanno accolto il ricorso ricordando che la tutela dell'articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992 ha natura imperativa ed è posta a salvaguardia di diritti inviolabili della persona. Di conseguenza, gli accordi sindacali sulla mobilità invocati da Poste Italiane S.p.A. non possono restringere la portata della legge. La società non ha inoltre fornito prove concrete sulla presunta saturazione degli organici ad Agrigento né sull'impossibilità di riorganizzare i turni a Bolzano, venendo meno all'onere probatorio previsto dalle direttive della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sugli accomodamenti ragionevoli. Oltre a disporre l'immediata assegnazione del lavoratore alla sede di Agrigento, il Collegio ha condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi del procedimento, liquidate in circa 6.000 euro.