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Carabiniere gestisce un B&B per 4 anni: il Tar conferma l'incompatibilità ma riduce la stangata

Il militare in servizio ad Agrigento dovrà restituire i guadagni della struttura ricettiva, ma dal totale di 144 mila euro vanno detratti i costi

08 Ottobre 2026, 11:52

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Gestiva un Bed & Breakfast nella propria abitazione pur essendo un militare dell’Arma in servizio: per un carabiniere distaccato in provincia di Agrigento, il Tar della Sicilia ha confermato la piena illegittimità dell’attività svolta tra il 2020 e il 2024. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’offerta di alloggio e ospitalità a pagamento è del tutto incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine, a prescindere dal carattere saltuario della gestione o dal livello di organizzazione della struttura.

La vicenda ha preso il via a seguito degli accertamenti condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento. I controlli hanno fatto emergere che il militare aveva avviato e gestito il B&B all’interno della propria residenza, inizialmente come titolare ufficiale e successivamente in qualità di gestore di fatto, senza mai richiedere né ottenere la necessaria autorizzazione preventiva dal proprio Comando. Sulla base di questi riscontri, il Comando ha contestato la violazione dell’articolo 894 del Codice dell’Ordinamento Militare, norma che vieta in modo assoluto ai militari l'esercizio di professioni, industrie o commerci.

Di conseguenza, applicando l’articolo 53 del Testo Unico del Pubblico Impiego, l’Amministrazione ha imposto al vicebrigadiere la restituzione dell'intero fatturato maturato nel quadriennio, quantificato in 144.042,19 euro lordi. Il carabiniere ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi alla giustizia amministrativa. La difesa ha sostenuto che l’attività ricettiva avesse natura informale, con un’organizzazione del tutto essenziale e priva dei tratti tipici dell’impresa commerciale, configurando una fattispecie non soggetta ad autorizzazione. In via subordinata, i legali hanno censurato la quantificazione della sanzione, evidenziando che dovesse essere contestato solo il reale guadagno netto.

La Terza Sezione del Tar di Palermo ha dato pienamente ragione all’Amministrazione sul principio dell’incompatibilità: chi indossa la divisa non può esercitare attività d’impresa a scopo di lucro. Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che il recupero erariale deve riguardare solo il profitto effettivo. Il provvedimento da 144mila euro è stato dunque annullato limitatamente al calcolo dell’importo, imponendo all’Arma di rideterminare la cifra da versare detraendo i costi di gestione sostenuti dal militare.